La riforma Cartabia estende al processo civile il principio generale del diritto processuale che gli atti del giudice e delle parti rispettino i requisiti di chiarezza e sintesi, già richiesti nel processo amministrativo dal 2010.

L’art. 121 dice ora (in grassetto le parti di nuova introduzione):

“Art. 121.
(Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti) Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. 

Preliminarmente dobbiamo osservare che il testo riformato non corregge un grave errore di scrittura (grassetto nostro): “Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono (…)”. La frase in grassetto e tra virgole è una relativa non restrittiva, il cui significato è: nessun atto del processo richiede forme determinate. Per rendere il significato corretto sarebbe stata invece necessaria una frase relativa restrittiva, cioè senza le virgole: “Gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate”.

Giovanni Acerboni
Linguista, consulente e formatore di scrittura

Maria Roberta Perugini
Avvocata, diritto e nuove tecnologie – Studio legale MRPerugini – Co-founder IUSINTECH

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